Il provvedimento interviene sul tema dell’informazione ai lavoratori in modalità agile, prevedendo un obbligo più strutturato e stringente. In particolare, i datori di lavoro sono tenuti a fornire un’apposita informativa non solo ai dipendenti che operano in smart working, ma anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Si tratta di un passaggio rilevante, volto a garantire maggiore trasparenza e consapevolezza sui rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali.
La norma stabilisce inoltre che tale informativa debba essere trasmessa con cadenza almeno annuale. Resta comunque fermo l’obbligo di aggiornamento tempestivo ogniqualvolta intervengano modifiche significative nelle condizioni di rischio, a conferma di un approccio dinamico alla gestione della sicurezza.
Particolare rilievo assume anche il profilo sanzionatorio: il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione dell’informativa può comportare conseguenze per il datore di lavoro, che potrà incorrere in sanzioni. Un elemento che sottolinea la volontà del legislatore di rafforzare l’effettività delle tutele previste.
Il cambiamento rispetto a quanto precedentemente in vigore non è tanto “rivoluzionario”, quanto di rafforzamento e chiarimento degli obblighi, soprattutto sul piano della sicurezza. Le differenze principali stanno qui:
Prima (quadro previgente)
• L’obbligo di informativa sui rischi già esisteva (derivava dalla Legge 81/2017)
• Doveva essere consegnata al lavoratore in smart working
• Non era sempre esplicitata:
→ una cadenza precisa (spesso era una tantum o poco aggiornata)
→ la trasmissione al RLS in modo così chiaro e sistematico
• Il sistema sanzionatorio era meno esplicito o meno “stringente” nella pratica applicativa
Ora (con Legge 34/2026)
- Obbligo esplicito di consegna anche al RLS
→ rafforza il ruolo della rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza
- Periodicità definita: almeno annuale
→ prima spesso lasciata alla prassi aziendale
- Obbligo di aggiornamento tempestivo
→ in caso di variazioni dei rischi (es. nuovi strumenti, cambi organizzativi, ambienti diversi)
- Maggiore rilevanza delle sanzioni
→ il mancato invio dell’informativa diventa un inadempimento più chiaramente sanzionabile,
Nel complesso, si può affermare dunque che le nuove disposizioni trasformano l’informativa da adempimento formale a strumento continuo di prevenzione, orientato a garantire maggiore consapevolezza e tutela per i lavoratori in smart working.
